Art. 3.
(Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane).

      1. Le risorse già attribuite al Fondo nazionale per la montagna, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, confluiscono nel Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane, di seguito denominato «Fondo», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale ed è iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici di rilevanza nazionale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere

 

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riassegnate alla suddetta unità previsionale di base.
      3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che le fanno confluire nei rispettivi bilanci tra i fondi per la montagna.
      4. La ripartizione delle risorse del Fondo riguarda comuni montani e parzialmente montani ed è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.
      5. I criteri di ripartizione del Fondo devono tenere conto dell'estensione del territorio montano e dell'entità della popolazione residente. Essi sono stabiliti con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e con il Ministro dell'interno. Una quota del Fondo, in misura non inferiore al 10 per cento, deve essere destinata al finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 7.
      6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprio provvedimento, i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.